F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 225 del 28 aprile 2015 Procedimento disciplinare a carico di ALESSANDRO DI MARIA

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 225 del 28 aprile 2015 Procedimento disciplinare a carico di ALESSANDRO DI MARIA – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Casale. Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti; - considerato che il sig. ALESSANDRO DI MARIA è stato deferito per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS e in relazione all’art. 96, comma 1, delle NOIF e dell’art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per essere stato inserito in alcune distinte di gara disputate dalla società ASD Città di Catania con la qualifica di allenatore ed aver svolto tale funzione senza averne formalmente titolo in quanto non tesserato per la predetta società; - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 24 ottobre 2015; Osservato preliminarmente in rito che: - il deferito non ha sollevato la questione dell’estinzione del processo ai sensi dell’art 38 C.G.S del CONI e dell’art. 34 bis del CGS della FIGC che peraltro non sembrano trovare diretta applicazione né (essere questione sollevabile d’ufficio) nel presente procedimento fino a quando non intervenga apposita modifica al Regolamento del Settore Tecnico; - infatti, a mente dell’art. 47 C.G.S FIGC, riconosciuta l’autonomia di questa Commissione Disciplinare con un proprio distinto Regolamento, è da ritenere vigente la disposizione di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico che stabilisce termini procedimentali diversi e comunque incompatibili con quelli che portano alla estinzione del processo disciplinata dall’art. 38 C.G.S CONI e dall’art 34 bis C.G.S FIGC. Ritenuto che: - i fatti contestati risultano documentalmente comprovati; - peraltro risulta altresì che il nominativo del deferito era ricompreso nell’elenco abilitati e tesserati per società di prima categoria stagione sportiva 2013/14; - che pertanto può assumersi la particolare buona fede del deferito convinto di poter esercitare l’attività dal comunicato del Settore Tecnico Regionale della Sicilia del 27/9/2013 n. 97; 7 P.Q.M. dichiara il sig. ALESSANDRO DI MARIA responsabile dell’addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 6 maggio 2015.
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