F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 225 del 28 aprile 2015 Procedimento disciplinare a carico di LEONARDO PELLEGRINO
F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 225 del 28 aprile 2015
Procedimento disciplinare a carico di LEONARDO PELLEGRINO – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni,Taddei Elmi e Casale. Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti; - considerato che il sig. LEONARDO PELLEGRINO è stato deferito per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS e 38 del Regolamento del Settore Tecnico, con riferimento a quanto prescritto dalla L.N.D. con C.U. n.1 s.s 2012/13, pubblicato 8 l’1/07/2012 per aver omesso il deposito al C.R. Sicilia dell’accordo economico del rapporto negoziale con la società A.C.D. Città di Vittoria; - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 24 giugno 2015. Osservato preliminarmente in rito che: - il deferito non ha sollevato la questione dell’estinzione del processo ai sensi dell’art 38 C.G.S del CONI e dell’art. 34 bis del CGS della FIGC che peraltro non sembrano trovare diretta applicazione né (essere questione sollevabile d’ufficio) nel presente procedimento fino a quando non intervenga apposita modifica al Regolamento del Settore Tecnico; - infatti, a mente dell’art. 47 C.G.S FIGC, riconosciuta l’autonomia di questa Commissione Disciplinare con un proprio distinto Regolamento, è da ritenere vigente la disposizione di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico che stabilisce termini procedimentali diversi e comunque incompatibili con quelli che portano alla estinzione del processo disciplinata dall’art. 38 C.G.S CONI e dall’art 34 bis C.G.S FIGC. Ritenuto che: - i fatti contestati risultano comprovati davanti al Collegio Arbitrale; P.Q.M. dichiara il sig. LEONARDO PELLEGRINO responsabile dell’addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, infligge la sanzione della squalifica fino al 24 giugno 2015.