F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 225 del 28 aprile 2015 Procedimento disciplinare a carico di ANTONINO MINNITI
F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 225 del 28 aprile 2015
Procedimento disciplinare a carico di ANTONINO MINNITI – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Casale. Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti; - considerato che il sig. ANTONINO MINNITI è stato deferito per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS e 38 del Regolamento del Settore Tecnico, - con riferimento a quanto prescritto dalla L.N.D. con C.U. n.1 stagione sportiva 2012/13 per aver omesso il deposito al C.R. Sicilia dell’accordo economico del rapporto negoziale con la società SSD Acireale Calcio 1946; - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 24 giugno 2015. Osservato preliminarmente in rito che: - il deferito non ha sollevato la questione dell’estinzione del processo ai sensi dell’art 38 C.G.S del CONI e dell’art. 34 bis del CGS della FIGC che peraltro non sembrano trovare diretta applicazione né (essere questione sollevabile d’ufficio) nel presente procedimento fino a quando non intervenga apposita modifica al Regolamento del Settore Tecnico; - infatti, a mente dell’art. 47 C.G.S FIGC, riconosciuta l’autonomia di questa Commissione Disciplinare con un proprio distinto Regolamento, è da ritenere vigente la disposizione di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico che stabilisce termini procedimentali diversi e comunque incompatibili con quelli che portano alla estinzione del processo disciplinata dall’art. 38 C.G.S CONI e dall’art 34 bis C.G.S FIGC. Ritenuto che: - i fatti contestati risultano comprovati documentalmente P.Q.M. dichiara il sig. ANTONINO MINNITI responsabile dell’addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 24 giugno 2015.