F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 225 del 28 aprile 2015 Procedimento disciplinare a carico di CARLO ZILLI

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 225 del 28 aprile 2015 Procedimento disciplinare a carico di CARLO ZILLI – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti; - considerato che il sig. CARLO ZILLI è stato deferito per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del CGS e dell’articolo 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione all’art. 38, comma 1, delle NOIF per aver svolto l’attività di allenatore per la società A.S.D. Lumignacco senza essere regolarmente tesserato per la stessa; - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 24 agosto 2015; Osservato preliminarmente in rito che: - il deferito non ha sollevato la questione dell’estinzione del processo ai sensi dell’art 38 C.G.S del CONI e dell’art. 34 bis del CGS della FIGC che peraltro non sembrano trovare diretta applicazione né (essere questione sollevabile d’ufficio) nel presente procedimento fino a quando non intervenga apposita modifica al Regolamento del Settore Tecnico; - infatti, a mente dell’art. 47 C.G.S FIGC, riconosciuta l’autonomia di questa Commissione Disciplinare con un proprio distinto Regolamento, è da ritenere vigente la disposizione di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico che stabilisce termini procedimentali diversi e comunque incompatibili con quelli che portano alla estinzione del processo disciplinata dall’art. 38 C.G.S CONI e dall’art 34 bis C.G.S FIGC. Ritenuto che: - i fatti contestati risultano documentalmente comprovati nonché ammessi dal deferito anche con la propria memoria difensiva del 23.09.201; P.Q.M. dichiara il sig. CARLO ZILLI responsabile dell’addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 24 agosto 2015.
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