F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 225 del 28 aprile 2015 Procedimento disciplinare a carico di GIUSEPPE ROMANO
F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 225 del 28 aprile 2015
Procedimento disciplinare a carico di GIUSEPPE ROMANO – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti; 4 - considerato che il sig. GIUSEPPE ROMANO è stato deferito per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del CGS in relazione a quanto previsto dall’art. 38, comma 1, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, con riferimento a quanto prescritto dalla L.N.D. con C.U. n.1 s.s 2012/13 per aver pattuito con la società ASD Licata 1931 nella s/s sportiva 2012/13 un accordo economico superiore ai massimali previsti dalle disposizioni citate; - valutate le argomentazioni della Procura Federale che ha riconosciuto che i fatti non sussistono in quanto il Sig. Giuseppe Romano è allenatore professionista. Osservato preliminarmente in rito che: - il deferito non ha sollevato la questione dell’estinzione del processo ai sensi dell’art 38 C.G.S del CONI e dell’art. 34 bis del CGS della FIGC che peraltro non sembrano trovare diretta applicazione né (essere questione sollevabile d’ufficio) nel presente procedimento fino a quando non intervenga apposita modifica al Regolamento del Settore Tecnico; - infatti, a mente dell’art. 47 C.G.S FIGC, riconosciuta l’autonomia di questa Commissione Disciplinare con un proprio distinto Regolamento, è da ritenere vigente la disposizione di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico che stabilisce termini procedimentali diversi e comunque incompatibili con quelli che portano alla estinzione del processo disciplinata dall’art. 38 C.G.S CONI e dall’art 34 bis C.G.S FIGC. Ritenuto che: - i fatti contestati non sussistono come riconosciuto anche dalla Procura Federale in quanto allenatore professionista, P.Q.M. dichiara il sig. GIUSEPPE ROMANO prosciolto da ogni accusa.