F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 225 del 28 aprile 2015 Procedimento disciplinare a carico di CARMELO RIGANO
F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 225 del 28 aprile 2015
Procedimento disciplinare a carico di CARMELO RIGANO – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti; - considerato che il sig. CARMELO RIGANO è stato deferito per rispondere della 5 violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 35, comma 3, e 17 , comma 4, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché in relazione all’art 38, comma 1, delle NOIF per aver omesso di far chiedere alla società ASD Agostiniana Calcio il suo tesseramento come allenatore nella ss 2013/14 e per non aver ottemperato dalla stagione sportiva 2008/09 all’obbligo del versamento della quota annuale d’iscrizione all’Albo del Settore Tecnico pur avendo svolto attività di tecnico a favore della suddetta società, altresì per aver offeso il Presidente della Sezione AIA di Messina proferendo frasi scurrili e ingiuriose; - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 24 luglio 2015; Ritenuto che: - i fatti contestati si sono svolti all’interno dello stadio al termine della competizione sportiva; per giurisprudenza costante in tali casi la competenza è rimessa al Tribunale Nazionale Federale P.Q.M. Dispone la remissione degli atti al predetto Tribunale Nazionale Federale.