F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 254 del 08 giugno 2015 Procedimento disciplinare a carico di ANDREA BIANCO

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 254 del 08 giugno 2015 Procedimento disciplinare a carico di ANDREA BIANCO – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni,Taddei Elmi e Scarfone. Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti; - considerato che il sig. ANDREA BIANCO è stato deferito per rispondere della violazione di cui agli art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione anche agli artt. 36 e 38, delle NOIF e agli artt. 37, 38 e 41 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto, nella stagione sportiva 2014/15, sia l’attività di calciatore dilettante a favore della società A.C. Cantù G.S. Sanpaolo sia l’ attività di allenatore per la società F.C. Bulgaro per la quale risulta tesserato dal 16 settembre 2014 e per avere, inoltre, assunto la conduzione tecnica della squadra senza attendere l’esito della richiesta di tesseramento per la stessa squadra; - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi tre. Ritenuto che: - risulta documentalmente comprovato che il deferito ha svolto attività di allenatore per FC Bulgaro in assenza di tesseramento; - che viceversa non risulta che lo stesso fosse tesserato quale calciatore per AC Cantu’ GS S. Paolo nella s/s 2014/15 P.Q.M. dichiara il sig ANDREA BIANCO responsabile dell’addebito disciplinare per aver svolto attività di allenatore per la FC Bulgaro in assenza di tesseramento e pertanto gli infligge la sanzione della squalifica per mesi due; proscioglie per l’altro addebito contestatogli.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it