F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 88 del 22 luglio 2014 Procedimento disciplinare a carico di COSIMO MESSINA

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 88 del 22 luglio 2014 Procedimento disciplinare a carico di COSIMO MESSINA – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti; - considerato che il sig. COSIMO MESSINA è stato deferito per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed in relazione agli artt. 17, comma 4, del Regolamento del Settore Tecnico per non aver versato la quota annuale d’iscrizione nonché all’art. 38, comma 1, delle NOIF per omissione di regolare richiesta di tesseramento per la società per la quale intendeva prestare la propria attività ; - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 31 dicembre 2014; Ritenuto che: - i fatti contestati risultano documentalmente comprovati, P.Q.M. dichiara il sig. COSIMO MESSINA responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 31 dicembre 2014. Procedimento disciplinare a carico di MAURIZIO RANDAZZO Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti; - considerato che il sig. MAURIZIO RANDAZZO è stato deferito per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico nonché all’art. 38, comma 1, delle NOIF per omissione di regolare richiesta di tesseramento per la società per la quale intendeva prestare la propria attività; 5 - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 31 dicembre 2014; Ritenuto che: - i fatti contestati risultano documentalmente comprovati, P.Q.M. dichiara il sig. MAURIZIO RANDAZZO responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 31 dicembre 2014.
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