F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 9 del 18 luglio 2014 Procedimento disciplinare a carico di ANTONIO MARZOLA

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 9 del 18 luglio 2014 Procedimento disciplinare a carico di ANTONIO MARZOLA – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi Scarfone. Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti; - considerato che il sig. ANTONIO MARZOLA è stato deferito per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del CGS e dell’art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione a quanto previsto dal C.U. n. 52 L.N.D. del 10.08.2011 e dal C.U. n. 201 L.N.D. del 22.05.2012, per non aver depositato il contratto sottoscritto presso la Lega stessa; in relazione anche a quanto previsto dall’art. 30 comma 2 e comma 4 dello Statuto Federale e all’art. 15 del C.G.S. per aver adito l’Autorità Giudiziaria Ordinaria, senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Federale violando così il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria; - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 16 marzo 2015. Ritenuto che: - anzitutto è da rilevare che il deferito ha omesso di depositare l’accordo economico intervenuto con la Stella Azzurra in data 30 settembre 2011 e ciò costituisce di per se violazione delle disposizioni regolamentari. Ai sensi dell’art. 94 delle NOIF è posto il divieto di accordi tra società e tesserati che prevedano, compensi, premi ed indennità in contrasto con le norme regolamentari, le pattuizioni contrattuali e ogni altra disposizione federale. Per la violazione di tale divieto il secondo comma dello stesso art. 94 prevede che si possa derogare dal vincolo di giustizia sportiva ad eccezione delle sole azioni aventi ad oggetto la corresponsione di premi diversi da quelli previsti dall’art. 93 primo comma delle NOIF (premi aggiuntivi rispetto ai compensi ordinari relativi a rapporti professionistici). Ne deriva che la controversia di cui alla presente fattispecie, non avendo ad oggetto premi diversi da quelli di cui all’art. 93 primo comma delle NOIF, non sottostava al vincolo di giustizia sportiva. Tuttavia il deferito ha omesso di dare rituale notificazione dell’azione intrapresa alla lega di competenza come stabilito dall’art 94, secondo comma ultimo capoverso; notificazione questa che a giudizio della Commissione costituisce presupposto per poter derogare al vincolo di giustizia domestico. P.Q.M. dichiara il sig ANTONIO MARZOLA responsabile degli addebiti disciplinari che gli sono stati contestati e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 31/01/2015.
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