F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 9 del 18 luglio 2014 Procedimento disciplinare a carico di ANGELO CAMILLO VEDDA

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 9 del 18 luglio 2014 Procedimento disciplinare a carico di ANGELO CAMILLO VEDDA – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Casale. Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti; - considerato che il sig. ANGELO CAMILLO VEDDA è stato deferito per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 36, commi 1 e 3 e dell’art. 38 del Regolamento del Settore Tecnico oltre agli art. 38, comma 1, e 40, comma 2 2, delle NOIF per aver svolto nella stagione sportiva 2013/2014 la funzione di collaboratore per la A.S.D. Città di Agrigento in alcune gare ed essersi tesserato per la stessa società solo come giocatore partecipando ad alcune gare; - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 16 ottobre 2014. Ritenuto che: - i fatti contestati risultano documentalmente comprovati, P.Q.M. dichiara il sig. ANGELO CAMILLO VEDDA responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 16/10/2014.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it