F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 9 del 18 luglio 2014 Procedimento disciplinare a carico di PAOLO STRINGARA

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 9 del 18 luglio 2014 Procedimento disciplinare a carico di PAOLO STRINGARA – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti; - considerato che il sig. PAOLO STRINGARA è stato deferito per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del CGS, 39, commi 1 e 3, del Regolamento del Settore Tecnico e 23, comma 2, delle NOIF, in relazione all’art 30, commi 1, 2 e 4, dello Statuto Federale, per aver proposto, in data 22.04.2013, ricorso per la dichiarazione di fallimento della società US Foggia spa, innanzi il tribunale di Foggia, eludendo il cd “vincolo di giustizia sportiva”, ovvero l’obbligo di accettare, in ragione dell’appartenenza all’ordinamento sportivo e dei doveri assunti con la costituzione del rapporto associativo, la piena, definitiva ed esclusiva efficacia di qualsivoglia provvedimento emesso della FIGC, il tutto, peraltro, senza aver richiesto ed ottenuto alcuna deroga dal Consiglio Federale; - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 16 gennaio 2015 e 5.000,00€ di ammenda; Ritenuto che: - A giudizio della Commissione devono trovare accoglimento le argomentazioni difensive svolte dal deferito a fronte del chiaro disposto dell’art. 94 bis delle NOIF a mente del quale i tecnici delle società che, escluse dal settore professionistico, partecipano ad attività in seno alla L.N.D. possono in deroga al vincolo di giustizia sportiva adire le vie legali per il soddisfacimento delle proprie richieste economiche. Appare dunque evidente che il richiamato art. 94 bis consente l’esercizio dei propri diritti anche in via ordinaria una volta che la società di appartenenza venga esclusa dal settore professionistico della FIGC: Nella fattispecie il Foggia Calcio risulta documentalmente escluso dal settore professionistico non essendo stato ammesso al campionato professionistico di competenza con provvedimento federale del 19/07/2012. A far tempo da tale data il deferito era dunque libero di intraprendere le più opportune iniziative nei confronti della società a tutela dei propri diritti economici. Iniziative fra le quali rientra anche l’istanza di fallimento presentata dal deferito il 22.04.2013. La tesi accusatoria secondo cui il vincolo di giustizia sportiva permarrebbe anche dopo l’esclusione della società di appartenenza dal settore professionistico cozza non solo contro il disposto letterale dell’art. 94 bis delle NOIF ma altresì contro la sua ratio che è quella evidentemente di consentire ai giocatori e tecnici, una volta che tale esclusione sia conclamata, di adire le vie giudiziarie ordinarie per la più ampia tutela dei propri diritti. P.Q.M. dichiara il sig. PAOLO STRINGARA prosciolto da ogni addebito disciplinare che gli è stato contestato.
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