F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 31 del 20 luglio 2015 Procedimento disciplinare a carico di VINCENZO TRANI

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 31 del 20 luglio 2015 Procedimento disciplinare a carico di VINCENZO TRANI – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti; - considerato che il sig. VINCENZO TRANI è stato deferito per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS e in relazione all’art. 38 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver avuto contatti con soggetto inibito e precluso nella persona del sig. Giuseppe Postiglione, in occasione del proprio tesseramento per la società e nel prosieguo della stagione; - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi cinque. Ritenuto che: - preliminarmente deve dichiararsi la inammissibilità della memoria difensiva depositata in udienza dal deferito in quanto manca la prova certa dell’avvenuta trasmissione via fax a questa Commissione perché la ricevuta di trasmissione allegata alla memoria non è univocamente riferibile alla memoria stessa. In ogni caso dalla stessa ricevuta risulta che la memoria non è stata trasmessa alla Procura, come eccepito dalla Procura stessa in udienza e che comunque essa sarebbe stata inviata in violazione del termine di sette giorni previsto dal 2 Regolamento del Settore Tecnico visto che reca data 13.07.2015; - nel merito i fatti risultano pienamente comprovati ed ammessi dal deferito; - la buona fede del deferito non esclude la sua responsabilità ma può rilevare ai fini della determinazione della sanzione; - tenuto anche conto del principio di afflittività della sanzione; P.Q.M. dichiara il sig. VINCENZO TRANI responsabile dell’addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 15 novembre 2015.
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