F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 96 del 16 ottobre 2015 Procedimento disciplinare a carico di PASQUALE RANDO

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 96 del 16 ottobre 2015 Procedimento disciplinare a carico di PASQUALE RANDO – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti ivi comprese le deduzioni difensive; - considerato che il sig. PASQUALE RANDO è stato deferito per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS e in relazione a quanto prescritto al punto 14 dal C.U. n.1 della L.N.D. per la stagione sportiva 2012/13 per aver incassato somme superiori al premio ivi previsto; - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per un mese. Ritenuto che: - dall’esame della documentazione e per quanto asserito negli atti difensivi sorge il fondato dubbio che la sottoscrizione della ricevuta in data 18.12.2012 per € 2.100, in comparazione con le altre firme del deferito pure agli atti, possa effettivamente essere apocrifa; - detta ricevuta, oltre tutto, è stata rilasciata su un foglio “in bianco” e non già sulla carta intestata della società e per questo in forma assai anomala; - è da aggiungere che il relativo pagamento sarebbe stato effettuato in contanti e dunque in violazione dell’ammontare massimo normativamente previsto; - l’eccedenza contestata, pari a soli € 200,00 può effettivamente costituire un rimborso spese cumulabile con il corrispettivo delle prestazioni sportive. 2 P.Q.M. proscioglie il sig. PASQUALE RANDO dall’addebito contestato.
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