F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 96 del 16 ottobre 2015 Procedimento disciplinare a carico di GIAMPIERO RISO

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 96 del 16 ottobre 2015 Procedimento disciplinare a carico di GIAMPIERO RISO – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti; - considerato che il sig. GIAMPIERO RISO è stato deferito per rispondere della violazione di cui agli all’art. 1 bis, comma 3, del CGS in quanto, regolarmente convocato per due volte dalla Procura Federale, non si presentava senza peraltro addurre valide giustificazioni; - per rispondere della violazione di cui agli all’art. 1 bis, comma 1, del CGS in quanto in una comunicazione telefonica con il dirigente della società ACD Trasimeno sig. Lorenzo Bruni, che lo aveva chiamato il 6.11.2014 per aver notizie su una telefonata minatoria ricevuta da un sedicente dirigente dell’ASD Sigillo, minacciava a sua volta di morte il medico della società 3 ACD Trasimeno (sig. Stefano Nuccioni ) se fosse andato a Sigillo e, tutto ciò, a causa delle discussioni avvenute durante la partita del 5.11.2014; - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi quattro; - esaminate le deduzioni difensive. Ritenuto che: A) per quanto concerne la mancata comparizione davanti agli organi inquirenti della federazione ciò risulta documentalmente comprovato; B) per quanto invece riguarda le presunte minacce di morte la documentazione acquisita in sede di indagine non appare sufficiente a fornire adeguata comprova del fondamento dell’accusa P.Q.M. dichiara il sig GIAMPIERO RISO responsabile dell’addebito disciplinare di cui al capo A) che precede pertanto gli infligge la sanzione della squalifica per mesi tre.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it