LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 122 del 24.09.2015 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 12)RICORSO DEL CALCIATORE Alexandro NOTO/SORRENTO CALCIO S.r.l.

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 122 del 24.09.2015 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 12)RICORSO DEL CALCIATORE Alexandro NOTO/SORRENTO CALCIO S.r.l. Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 29/05/2015 il sig. Alexandro NOTO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società SORRENTO CALCIO S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.5.200,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15. Precisando di aver percepito rate per €.1.300,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €.3.900,00.La Società non presentava alcuna memoria difensiva in merito nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti cfr. accordo allegato offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società SORRENTO CALCIO S.r.l.. al pagamento in favore del sig. Alexandro NOTO della somma di €.3.900,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it. Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Campania i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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