LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 122 del 24.09.2015 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 17)RICORSO DEL CALCIATORE Edoardo TUNDO/MATERA CALCIO S.r. l.

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 122 del 24.09.2015 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 17)RICORSO DEL CALCIATORE Edoardo TUNDO/MATERA CALCIO S.r. l. Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 8/05/201 il sig. Edoardo TUNDO , si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S. MATERA CALCIO S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 13.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14. Precisando di aver percepito rate per €.10.200,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.2.800,00. Si rileva preliminarmente che al ricorso non a stata allegata la copia dell'accordo economico depositato in violazione all'art.25/bis comma 3 del Regolamento L.N.D. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il ricorso presentato dal Sig. Edoardo TUNDO nei confronti della Società MATERA CALCIO S.r.l. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata. Si precisa che suddetto ricorso non potrà più essere riproposto in quanto il termine ultimo relativo alla Stagione Sportiva 2013/14 e scaduto il 30 Giugno 2015.
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