LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 122 del 24.09.2015 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 9)RICORSO DEL CALCIATORE Mirko GIACOBBE/A.S.D. DUE TORRI

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 122 del 24.09.2015 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 9)RICORSO DEL CALCIATORE Mirko GIACOBBE/A.S.D. DUE TORRI Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 18/05/2015 il sig. Mirko GIACOBBE si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.DUE TORRI un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.5.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15. Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma. La Società in data 2/9/2015 faceva pervenire le proprie memorie difensive, ma tardivamente rispetto a quanto previsto dall'art.25 bis del Regolamento L.N.D. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti cfr. accordo allegato offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.DUE TORRI al pagamento in favore del sig. Mirko GIACOBBE della somma di €.5.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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