LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 135 del 19.10.2015 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 1)RICORSO DEL CALCIATORE Genny DEL PRETE/A.D.C. ARS ET LABOR GROTTAGLIE

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 135 del 19.10.2015 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 1)RICORSO DEL CALCIATORE Genny DEL PRETE/A.D.C. ARS ET LABOR GROTTAGLIE Con reclamo datato 06.05.2015 inoltrato a mezzo raccomandata a.r. tanto alla società controinteressata quanto alla Commissione Accordi Economici, il sig. Genny DEL PRETE, chiedeva la condanna della A.D.C. ARS ET LABOR GROTTAGLIE al pagamento della somma di € 9.000,00 quale compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14 e non percepito. La Società controinteressata in data 02.07.2014 presentava le proprie controdeduzioni, nelle quali deduceva di aver provveduto a corrispondere al calciatore la somma complessiva di € 4.600,00, producendo copia dell'assegno bancario n. 3696258627-09 Banca Unicredit ag. Grottaglie dell'importo di € 900,00, dell'assegno bancario n. 3696258590-11 Banca Unicredit ag. Grottaglie dell'importo di € 1.000,00, nonché della dichiarazione di quietanza per la somma di € 2.700,00 (non disconosciuta ne contestata dal calciatore). Deduceva, altresì la società controinteressata che il rapporto tra le parti fosse effettivamente durato dal 01.01.2015 al 31.03.2015, avendo il calciatore interrotto ogni prestazione sportiva a far data dal 03.04.2015, circostanza contestata mediante successiva raccomandata del 28.04.2015. Il ricorrente controdeduceva che I'importo effettivamente ricevuto fosse pari a € 3.700,00, che le prestazioni sportive fossero continuate anche successivamente alla data del 03.04.2015 e che non era stato possibile replicare alla contestazione della società, poiché la stessa veniva inviata ad un indirizzo non più attuale. La Commissione, esaminati gli atti, rileva come l’importo corrisposto al calciatore sia pari ad € 4.600,00, cosi come risulta dalla documentazione prodotta. E’ altresì emerso dalle dichiarazioni sottoscritte dai compagni di squadra, tesserati della società controinteressata, come il ricorrente abbia cessato ogni prestazione sportiva a far data dal 03.04.2015. Risulta, quindi, come il ricorrente abbia già ricevuto la somma dovutagli (€ 4.600,00) in relazione al periodo di attività effettivamente prestata. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., respinge il reclamo proposto dal sig. Genny DEL PRETE nei confronti della A.D.C. ARS ET LABOR GROTTAGLIE. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.
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