LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 135 del 19.10.2015 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 18)RICORSO DEL CALCIATORE Manuel BONACINA/A.S.D.C.BORGOMANERO

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 135 del 19.10.2015 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 18)RICORSO DEL CALCIATORE Manuel BONACINA/A.S.D.C.BORGOMANERO Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 12/06/2015 il sig.Manuel BONACINA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.C.BORGOMANERO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.6.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14..Precisando di aver percepito rate per €.4.300,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.1.700,00. La Società non presentava alcuna contro deduzione in merito nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti cfr. accordo allegato offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Societa A.S.D.C.BORGOMANERO al pagamento in favore del sig.Manuel BONACINA della somma di €.1.700,00.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo:cae@lnd.it. Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Piemonte V.A. i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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