LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 135 del 19.10.2015 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 2) RICORSO DEL CALCIATORE Pietro SPILABOTTE/MATERA CALCIO S.r.l.

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 135 del 19.10.2015 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 2) RICORSO DEL CALCIATORE Pietro SPILABOTTE/MATERA CALCIO S.r.l. Con reclamo, trasmesso tramite Racc. A.R. in data 19.06.2015 il sig. Pietro SPILABOTTE si rivolgeva a codesta Commissione esponendo di aver concluso con la società MATERA CALCIO Srl, un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 13.400,00, relativamente alla Stagione Sportiva 2013/2014, precisando di aver percepito rate per € 11.066,67 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di € 2233,33, relative alle residue mensilità di maggio e giugno 2014. La società in data 10.08.2015 presentava le proprie controdeduzioni, chiedendo di rigettare il reclamo proposto dal calciatore Pietro SPILABOTTE, in quanto lo stesso in data 27.02.2015presentava ricorso al Collegio Arbitrale, rigettato in data 09.07.2015 perché carente di potestas iudicandi. Le ulteriori difese del reclamante hanno evidenziato quanto al merito l’ammissibilità del reclamo, che può essere regolarmente proposto all'Organo competente, purché nelle forme corrette e nei termini previsti. La Commissione ritiene il reclamo meritevole di accoglimento, in quanto lo stesso può essere inoltrato a codesta Commissione giudicante, entro il termine della stagione sportiva successiva a quella cui si riferiscono le pretese, nell'osservanza dell'art.25 bis comma 4 del Regolamento L.N.D. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società MATERA CALCIO S.r.l., al pagamento in favore del sig. Pietro SPILABOTTE della somma di € 2.233,33. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Lega Pro i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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