LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 135 del 19.10.2015 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 4)RICORSO DEL CALCIATORE Alessio LO NIGRO/A.S.D.DUE TORRI

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 135 del 19.10.2015 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 4)RICORSO DEL CALCIATORE Alessio LO NIGRO/A.S.D.DUE TORRI Con decisione del 01.04.2015 la Commissione Vertenze Economiche in accoglimento dell'appello proposto dalla Società A.S.D. DUE TORRI annullava la decisione della Commissione Accordi Economici del 26.01.2015 rimettendo gli atti alla Commissione medesima per il nuovo esame nel merito della controversia. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti - cfr accordo allegato - offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato, ed il reclamo merita nuovamente accoglimento. La Società controinteressata nulla ha dedotto nel merito. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie nuovamente il reclamo, condannando la Società A.S.D. DUE TORRI a corrispondere al sig. Alessio LO NIGRO la somma di € 3.950,00 quale residuo del compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto. Dispone, altresì la restituzione della tassa di reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla.Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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