LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 159 del 04.11.2015 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 1)RICORSO DEL CALCIATORE Nicola PANICO/A.S.D.ISERNIA F B C

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 159 del 04.11.2015 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 1)RICORSO DEL CALCIATORE Nicola PANICO/A.S.D.ISERNIA F B C Con reclamo, trasmesso tramite Racc. A.R. in data 30.06.2014 il sig. Nicola PANICO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società ASD ISERNIA F.B.C., un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00, relativamente alla Stagione Sportiva 2013/2014 precisando di non aver percepito rate, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma prevista dall'accordo economico Si rileva preliminarmente che al ricorso non a stato allegato l’avviso di ricevimento in originate della Raccomandata A.R. contenente il ricorso, inviata alla controparte (cosi come previsto dall'art.25 bis comma 4 del Regolamento L.N.D.) P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal sig. Nicola PANICO nei confronti della società ASD ISERNIA F.C. per violazione dell'art.25/bis comma 4 del Regolamento L.N.D. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata. Si precisa che il ricorso non potrà più essere ripresentato, in quanto i termini da Regolamento per la Stagione Sportiva 2013/14 sono scaduti il 30 Giugno 2015.
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