LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 159 del 04.11.2015 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 11)RICORSO DEL CALCIATORE Michele CANALE/A.S.D.COMPR.MONTALTO UFFUGO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 159 del 04.11.2015
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
11)RICORSO DEL CALCIATORE Michele CANALE/A.S.D.COMPR.MONTALTO UFFUGO
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 22/06/2015 il sig.Michele CANALE si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.COMPRENSORIO MONTALTO UFFUGO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.2.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15. Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma. La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti - cfr. accordo allegato offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società
S.S.COMPRENSORIO MONTALTO UFFUGO al pagamento in favore del sig. Michele CANALE della
somma di €.2.500,00.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Calabria i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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