LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 159 del 04.11.2015 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 16)RICORSO DEL CALCIATORE Marco PECORARI/U.S.AREZZO S.r.I.

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 159 del 04.11.2015 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 16)RICORSO DEL CALCIATORE Marco PECORARI/U.S.AREZZO S.r.I. Con reclamo, trasmesso tramite raccomandata A.R. in data 26/06/2015 il signor Marco PECORARI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S. AREZZO S.r.l. un accordo economico che prevedeva la corresponsione lorda di euro 25.000,00 per la stagione sportiva 2013/2014 e, precisando di aver percepito la somma di euro 20.724,75, richiedeva la condanna della Società al pagamento della residua somma di euro 4.275,25. Si costituiva nei termini previsti dal regolamento L.N.D la Società, eccependo che la somma versata di euro 20.724,75 era esattamente il compenso lordo convenuto nell'accordo economico al netto delle trattenute fiscali previste dalla normativa vigente e pertanto la Società aveva corrisposto al calciatore il quanto pattuito. Prima di passare al merito a opportuno premettere quanto segue. I compensi percepiti da calciatori sportivi dilettanti godono di un particolare regime di tassazione. L'articolo 67, comma 1, lettera m) DPR 917/86 prevede che le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi siano da considerarsi redditi diversi. Sono da comprendere in questo ambito i compensi che erogati nell'esercizio di attività sportiva dilettantistica, dal Coni, Federazioni sportive nazionali, Unire, Enti di promozione sportiva e da qualunque organismo (incluse quindi le associazioni e, dal 2003, le Società sportive dilettantistiche), comunque denominato che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia da essi riconosciuto. Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi percepiti dai collaboratori sportivi dilettanti, beneficiano della seguente tassazione: i primi € 7.500 complessivamente percepiti nel periodo d'imposta non concorrono alla formazione del reddito; sugli ulteriori € 20.658,28 a operata una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta IRPEF, con aliquota 23%, maggiorata di addizionale regionale e comunale; sulle somme eccedenti a operata una ritenuta a titolo di acconto del 23% (primo scaglione IRPEF) sempre maggiorata dell'addizionale regionale e comunale. Tali parametri operano con riferimento al periodo di imposta che per le persone fisiche coincide con I'anno solare ed operano sul totale dei compensi percepiti dallo sportivo dilettante. Pertanto nel caso in cui il calciatore abbia percepito nel medesimo periodo di imposta più compensi da diverse Società lo stesso a tenuto a rilasciare apposita dichiarazione attestante l’ammontare complessivo dei compensi percepiti al fine di una corretta applicazione delle ritenute da parte di ciascuna Società. Le Società hanno , inoltre, l'obbligo di rilasciare al percipiente una apposita certificazione attestante l'ammontare complessivo del compensi lordi corrisposti nel periodo di imposta e delle eventuali ritenute operate. Passando all'esame del merito si rileva che il comportamento descritto dalla società non può essere condiviso. La Società deve applicare le trattenute fiscali tenendo conto dei compensi effettivamente corrisposti per singolo periodo di imposta e non per stagione sportiva, e ciò sia per le modalità di tassazione delle persone fisiche ( criterio di cassa) che per il principio dell'autonomia tributaria di ciascun periodo di imposta. L'art.94 ter NOIF dispone che gli accordi concernenti l’erogazione di una somma annuale non possono prevedere compensi superiori ad euro 25.822,00. Il comma 2 dello stesso articolo recita che il compenso deve essere erogato nel rispetto della legislazione fiscale vigente. Grava, pertanto, sulla società, in qualità di sostituto di imposta, la corretta osservanza di quanto disposto dalla normativa tributaria. Sulla base della documentazione in atti la Società non ha correttamente adempiuto agli obblighi tributari e non risulta provato che al calciatore sia stato corrisposto il compenso lordo di euro 25.000,00 cosi come fissato nell'accordo economico P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la società U.S.AREZZO S.r.l. al pagamento in favore del signor Marco PECORARI della somma di euro 4.275,25 da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it.Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Lega Pro i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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