LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 159 del 04.11.2015 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 8)RICORSO DEL CALCIATORE Michele VANO/S.S.D.CHIETI CALCIO A.H.

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 159 del 04.11.2015 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 8)RICORSO DEL CALCIATORE Michele VANO/S.S.D.CHIETI CALCIO A.H. Con reclamo, trasmesso tramite raccomandata A.R. in data 15/7/2015 il signor Michele VANO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la società S.S.D CHIETI CALCIO A.r.l.un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di euro 25.000,00 per la stagione sportiva 2014/2015 e, precisando di aver percepito la somma di euro 5.000,00, richiedeva la condanna della società al pagamento della residua somma di euro 20.000,00 Si costituiva nei termini previsti dal regolamento L.N.D la Società, eccependo che la richiesta di pagamento della somma di euro 20.00,00 6 parzialmente infondata in quanto ('accordo economico prevede il pagamento di un importo pari ad euro 25.000,00 lordi e non netti e sostenendo di aver versato in contanti la somma di euro 5.000,00. Prima di passare al merito a opportuno premettere quanto segue. I compensi percepiti da calciatori sportivi dilettanti godono di un particolare regime di tassazione. L'articolo 67, comma 1, lettera m) DPR 917/86 prevede che le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi siano da considerarsi redditi diversi. Sono da comprendere in questo ambito i compensi che erogati nell'esercizio di attività sportiva dilettantistica, dal Coni, Federazioni sportive nazionali, Unire, Enti di promozione sportiva e da qualunque organismo (incluse quindi le associazioni e, dal 2003, le società sportive dilettantistiche), comunque denominato che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia da essi riconosciuto. Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi percepiti dai collaboratori sportivi dilettanti, beneficiano della seguente tassazione: i primi € 7.500 complessivamente percepiti nel periodo d'imposta non concorrono alla formazione del reddito; sugli ulteriori € 20.658,28 a operata una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta IRPEF, con aliquota 23%, maggiorata di addizionale regionale e comunale; sulle somme eccedenti e operata una ritenuta a titolo di acconto del 23% (primo scaglione IRPEF) sempre maggiorata dell'addizionale regionale e comunale. Tali parametri operano con riferimento al periodo di imposta che per le persone fisiche coincide con I'anno solare ed operano sul totale dei compensi percepiti dallo sportivo dilettante. Pertanto nel caso in cui il calciatore abbia percepito nel medesimo periodo di imposta più compensi da diverse società lo stesso a tenuto a rilasciare apposita dichiarazione attestante l’ammontare complessivo dei compensi percepiti al fine di una corretta applicazione delle ritenute da parte di ciascuna società. Le società hanno , inoltre, l'obbligo di rilasciare al percipiente una apposita certificazione attestante l’ammontare complessivo dei compensi lordi corrisposti nel periodo di imposta e delle eventuali ritenute operate. Passando all'esame del merito si rileva che e condivisibile l’affermazione della società che il compenso pattuito sia una somma lorda da corrispondere al netto delle trattenute fiscali. L'applicazione delle trattenute fiscali impone alla società erogante il compenso, l'osservanza delle disposizioni tributarie in vigore. La società deve applicare le trattenute fiscali tenendo conto dei compensi effettivamente corrisposti per singolo periodo di imposta e non per stagione sportiva, e ciò sia per le modalità di tassazione delle persone fisiche (criterio di cassa) che per il principio dell'autonomia tributaria di ciascun periodo di imposta. L'art.94 ter NOIF, comma 2 dispone che il compenso deve essere erogato nel rispetto della legislazione fiscale vigente. Grava, pertanto, sulla società, in qualità di sostituto di imposta, la corretta osservanza di quanto disposto dalla normativa tributaria. L'altra eccezione della società ovvero di aver corrisposto in contanti la somma di euro 5.000,00 non trova riscontro documentale. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la società S.S.CHIETI CALCIO A.r.l. al pagamento in favore del signor Michele VANO della somma di euro 20.000,00 da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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