FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 111/A del 12/01/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: APUCHO NEVES – ACQUI CALCIO 1911 S.r.l.
FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 111/A del 12/01/2015 - Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: APUCHO NEVES - ACQUI CALCIO 1911 S.r.l.
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 47pf14-15 adottato nei confronti del Sig. Piergiulio PORAZZA, Presidente della società ACQUI CALCIO 1911 S.r.l.,Valter CAMPARO, Direttore Sportivo della società ACQUI CALCIO 1911 S.r.l., Jedaias CAPUCHO NEVES, calciatore tesserato della società ACQUI CALCIO 1911 S.r.l.e della società ACQUI CALCIO1911 S.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta: Piergiulio PORAZZA per aver interagito, tra la fine di luglio e l’inizio di agosto 2014, per il tramite del direttore sportivo della propria società, con l’agente di calciatori Sig. Fabrizio MATTINA, per la promozione e lo sviluppo della trattativa per il tesseramento del calciatore Jedaias CAPUCHO NEVES per la società ACQUI CALCIO 1911 S.r.l., in violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. anche in relazione al disposto dell’art. 100, comma 3, N.O.I.F. e dell’art. 3, comma 1, del Regolamento Agenti di Calciatori; Valter CAMPARO per aver interagito, tra la fine di luglio e l’inizio di agosto 2014, con l’agente di calciatori Sig. Fabrizio MATTINA, per la promozione e lo sviluppo della trattativa per il tesseramento del calciatore Jedaias CAPUCHO NEVES per la società ACQUI CALCIO 1911 S.r.l., in violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. anche in relazione al disposto dell’art. 100, comma 3, N.O.I.F. e dell’art. 3, comma 1, del Regolamento Agenti di Calciatori; Jedaias CAPUCHO NEVES per aver interagito, tra la fine di luglio e l’inizio di agosto 2014, con l’agente di calciatori Sig. Fabrizio MATTINA, per la promozione e lo sviluppo della trattativa per il proprio tesseramento con la società ACQUI CALCIO 1911 S.r.l., in violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. anche in relazione al disposto dell’art. 100, comma 3, N.O.I.F. e dell’art. 3, comma 1, del Regolamento Agenti di Calciatori; ACQUI CALCIO1911 S.r.l. per responsabilità oggettiva; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Piergiulio PORAZZA nell’interesse proprio e della società ACQUI CALCIO 1911 S.r.l., del Sig. Valter CAMPARO, del Sig. Jedaias CAPUCHO NEVES; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle sanzioni di gg. 40 di inibizione nei confronti del Sig. Piergiulio PORAZZA, di 2 mesi di inibizione nei confronti del Sig. Valter CAMPARO, di 2 giornate di squalifica nei confronti del Sig. Jedaias CAPUCHO NEVES, e di € 3.000,00 di ammenda nei confronti della società ACQUI CALCIO 1911 S.r.l.. si rende noto l’accordo come sopra menzionato.