FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 134A del 09/02/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: BAGGIO-MONTAGNER-OLYMPIA

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 134A del 09/02/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: BAGGIO-MONTAGNER-OLYMPIA − Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 56pf14-15 adottato nei confronti della società HELLAS VERONA F.C. S.p.A. avente ad oggetto la seguente condotta: − HELLAS VERONA F.C. S.p.A. responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alle violazioni disciplinari imputate al proprio tesserato Sig. Vittorio VIGOLO sino al 30 giugno 2013; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla società HELLAS VERONA F.C. S.p.A. in persona del suo legale rappresentante pro tempore Sig. Giovanni Gardini; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle sanzioni di € 600,00 di ammenda nei confronti della società HELLAS VERONA F.C. S.p.A.. si rende noto l’accordo come sopra menzionato. − Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 56pf14-15 adottato nei confronti della società HELLAS VERONA F.C. S.p.A. avente ad oggetto la seguente condotta: − HELLAS VERONA F.C. S.p.A. responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alle violazioni disciplinari imputate al proprio tesserato Sig. Vittorio VIGOLO sino al 30 giugno 2013; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla società HELLAS VERONA F.C. S.p.A. in persona del suo legale rappresentante pro tempore Sig. Giovanni Gardini; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle sanzioni di € 600,00 di ammenda nei confronti della società HELLAS VERONA F.C. S.p.A.. si rende noto l’accordo come sopra menzionato. − Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 56pf14-15 adottato nei confronti della società HELLAS VERONA F.C. S.p.A. avente ad oggetto la seguente condotta: − HELLAS VERONA F.C. S.p.A. responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alle violazioni disciplinari imputate al proprio tesserato Sig. Vittorio VIGOLO sino al 30 giugno 2013; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla società HELLAS VERONA F.C. S.p.A. in persona del suo legale rappresentante pro tempore Sig. Giovanni Gardini; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle sanzioni di € 600,00 di ammenda nei confronti della società HELLAS VERONA F.C. S.p.A.. si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 817pf13-14 adottato nei confronti del Sig. Franco BAGGIO, dirigente della società POLISPORTIVA OLYMPIA, del Sig. Ghilbert MONTAGNER dirigente della società POLISPORTIVA OLYMPIA e della società POLISPORTIVA OLYMPIA, avente ad oggetto la seguente condotta: Franco BAGGIO per aver, in violazione dell’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi trasfuso nel corrispondente art. 1 bis, comma 1, del nuovo Codice di Giustuzia Sportiva), indebitamente compilato il referto della gara ctg. Esordienti misti Olympia-Tombolo in programma per il 15.2.2014, ma in realtà mai disputata; Ghilbert MONTAGNER per aver, in violazione dell’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi trasfuso nel corrispondente art. 1 bis, comma 1, del nuovo Codice di Giustuzia Sportiva), indebitamente compilato il refero della gara ctg. Esordienti misti Olympia-Tombolo in programma per il 15.2.2014, ma in realtà mai disputata; società POLISPORTIVA OLYMPIA per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, C.G.S., in ordine agli addebiti contestati ai propri dirigenti; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Franco BAGGIO, dal Sig. Ghilbert MONTAGNER e dal Sig. Giovanni SGARBOSSA nell’interesse della società POLISPORTIVA OLYMPIA in qualità di Presidente e legale rappresentante; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle sanzioni di mesi 6 e gg. 20 di inibizione nei confronti del Sig. Franco BAGGIO, di mesi 2 di inibizione nei confronti del Sig. Ghilbert MONTAGNER e di € 600,00 di ammenda nei confronti della società POLISPORTIVA OLYMPIA. si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
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