FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 136A del 09/02/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: CHIERI
FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 136A del 09/02/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: CHIERI
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 503pf13-14 adottato nei confronti della società A.S.D. CALCIO CHIERI 1955, avente ad oggetto la seguente condotta: società A.S.D. CALCIO CHIERI 1955 per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4 comma 2, del C.G.S., avendo il Sig. Luciano RABBENI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, in relazione all’art. 15 del Codice di Giustizia Sportiva, adito le vie legali, sporgendo atto di querela, senza l’autorizzazione del Presidente Federale ai sensi dell’art. 30, comma 2 dello Statuto Federale; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata nell’interesse della società A.S.D. CALCIO CHIERI 1955 dal Sig. Luca GANDINI in qualità di Presidente e legale rappresentante; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 1.000,00 di ammenda nei confronti della società A.S.D. CALCIO CHIERI 1955; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.