FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 137A del 09/02/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: TARANTO
FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 137A del 09/02/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: TARANTO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1031pf13-14 adottato nei confronti della società SSDARL TARANTO FOOTBALL CLUB 1927, avente ad oggetto la seguente condotta: SSDARL TARANTO FOOTBALL CLUB 1927 per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per i comportamenti antiregolamentari tenuti dai propri tesserati, al momento della commissione dei fatti, Sig.rri Pietro BALISTRIERI, Pulpito Gilberto D’IGNAZIO e Luigi VOLUME al termine della gara Taranto-Progreditur Marcianese dell’11 maggio 2014; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata nell’interesse della società SSDARL TARANTO FOOTBALL CLUB 1927 dal Sig. Domenico CAMPITELLO in qualità di Presidente e legale rappresentante; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 1.667,00 di ammenda nei confronti della società SSDARL TARANTO FOOTBALL CLUB 1927; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.