FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 138A del 09/02/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: VOLUME
FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 138A del 09/02/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: VOLUME
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1031pf13-14 adottato nei confronti del Sig. Luigi VOLUME dirigente della società SSDARL TARANTO FOOTBALL CLUB 1927, avente ad oggetto la seguente condotta: Luigi VOLUME per aver, in violazione dell’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell’art. 1 bis, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva), anche in relazione all’art. 62, comma 1, N.O.I.F., in occasione della gara Taranto-Progreditur Marcianese dell’11.05.2014, proferito, in più occasioni e con atteggiamento aggressivo, frasi offensive nei confronti dei dirigenti della squadra avversaria; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Luigi VOLUME; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di mesi 4 di inibizione nei confronti del Sig. Luigi VOLUME; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.