FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 139A del 09/02/2015– Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: PERNA-SPORTLAND

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 139A del 09/02/2015– Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: PERNA-SPORTLAND − Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1013pf13-14 adottato nei confronti della Sig.ra Agrippina PERNA, Presidente della società A.S.D. SPORTLAND 2000 e della società A.S.D. SPORTLAND 2000, avente ad oggetto la seguente condotta: Agrippina PERNA per non aver, in violazione dell’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) fatto partecipare la propria squadra giovanile contro la A.S.D. PANTANELLI SPORT, per protesta nei confronti della medesima società, disertando così le gare di campionato giovanissimi Provinciali del dicembre 2013 e del 18.02.2014 contro la predetta squadra; società A.S.D. SPORTLAND 2000 per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1. C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al proprio Presidente; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Agrippina PERNA nel proprio interesse e nell’interesse della società A.S.D. SPORTLAND 2000; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle sanzioni di mesi 2 di inibizione nei confronti della Sig.ra Agrippina PERNA, e di € 200,00 di ammenda nei confronti della società A.S.D. SPORTLAND 2000; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it