FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 140A del 09/02/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: MORONISI E ALTRI
FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 140A del 09/02/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: MORONISI E ALTRI
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1139pf13-14 adottato nei confronti della società MOROSINI BIANCADE CARBONERA e del suo Presidente e legale rappresentante Giuliano FILIPPETTO, F.C. CASALE A.S.D. e del suo Presidente e legale rappresentante Sergio CHINELLATO, della società A.S.D. GIOVANI LIAPIAVE e del suo Presidente e legale rappresentante Giorgio CAMERIN, della società U.S. FONTANE CALCIO e del suo Presidente e legale rappresentante Ivano CAGNATO, della società A.S. OLMICALLALTA e del suo Presidente e legale rappresentante Gianluca FOMEI, della società U.S.D. TEAM BIANCOROSSI e del suo Presidente e legale rappresentante Raoul BARIOL, della società U.S. SILEA e del suo Presidente e legale rappresentante Michele CATTARIN, avente ad oggetto la seguente condotta: Giuliano FILIPPETTO per aver, in violazione dell’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva), con riferimento alle disposizioni impartite dal Settore Giovanile e Scolastico, consentito e, comunque, non impedito che venissero utilizzati nel corso del Torneo “Davide Bolgan”, riservato a tesserati della categoria Esordienti 2001, calciatori nati negli anni 2002 e 2003; società MOROSINI BIANCADE CARBONERA per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S.; Sergio CHINELLATO per aver, in violazione dell’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) , con riferimento alle disposizioni impartite dal Settore Giovanile e Scolastico, consentito e, comunque, non impedito che venissero utilizzati nel corso del Torneo “Davide Bolgan”, riservato a tesserati della categoria Esordienti 2001, calciatori nati negli anni 2002 e 2003; società F.C. CASALE A.S.D. per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S.; Giorgio CAMERIN per aver, in violazione dell’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva), con riferimento alle disposizioni impartite dal Settore Giovanile e Scolastico, consentito e, comunque, non impedito che venissero utilizzati nel corso del Torneo “Davide Bolgan”, riservato a tesserati della categoria Esordienti 2001, calciatori nati negli anni 2002 e 2003; società A.S.D. GIOVANI LIAPIAVE per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S.; 2 Ivano CAGNATO per aver, in violazione dell’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) , con riferimento alle disposizioni impartite dal Settore Giovanile e Scolastico, consentito e, comunque, non impedito che venissero utilizzati nel corso del Torneo “Davide Bolgan”, riservato a tesserati della categoria Esordienti 2001, calciatori nati negli anni 2002 e 2003; U.S. FONTANE CALCIO per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S.; Gianluca FOMEI per aver, in violazione dell’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) , con riferimento alle disposizioni impartite dal Settore Giovanile e Scolastico, consentito e, comunque, non impedito che venissero utilizzati nel corso del Torneo “Davide Bolgan”, riservato a tesserati della categoria Esordienti 2001, calciatori nati negli anni 2002 e 2003; A.S. OLMICALLALTA per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S.; Raoul BARIOL per aver, in violazione dell’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva), con riferimento alle disposizioni impartite dal Settore Giovanile e Scolastico, consentito e, comunque, non impedito che venissero utilizzati nel corso del Torneo “Davide Bolgan”, riservato a tesserati della categoria Esordienti 2001, calciatori nati negli anni 2002 e 2003; U.S.D. TEAM BIANCOROSSI per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S.; Michele CATTARIN per aver, in violazione dell’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva), con riferimento alle disposizioni impartite dal Settore Giovanile e Scolastico, consentito e, comunque, non impedito che venissero utilizzati nel corso del Torneo “Davide Bolgan”, riservato a tesserati della categoria Esordienti 2001, calciatori nati negli anni 2002 e 2003; U.S. SILEA per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S.; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuliano FILIPPETTO nel proprio interesse e nell’interesse della società MOROSINI BIANCADE CARBONERA dal Sig. Sergio CHINELLATO nel proprio interesse e nell’interesse della società F.C. CASALE A.S.D., dal Sig. Giorgio CAMERIN nel proprio interesse e nell’interesse della società A.S.D. GIOVANI LIAPIAVE, dal Sig. Ivano CAGNATO nel proprio interesse e nell’interesse della società U.S. FONTANE CALCIO, dal Sig. Gianluca FUMEI nel proprio interesse e nell’interesse della società A.S. OLMICALLALTA, dal Sig. Raoul BARIOL nel proprio interesse e nell’interesse della società U.S.D. TEAM BIANCOROSSI e dal Sig. Michele CATTARIN nel proprio interesse e nell’interesse della società U.S. SILEA; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle sanzioni di giorni 20 di inibizione nei confronti della Sig. Giuliano FILIPPETTO e di € 200,00 di ammenda nei confronti della società MOROSINI 3 BIANCADE CARBONERA, di giorni 20 di inibizione nei confronti della Sig. Sergio CHINELLATO e di € 200,00 di ammenda nei confronti della società F.C. CASALE A.S.D., di giorni 20 di inibizione nei confronti della Sig. Giorgio CAMERIN e di € 200,00 di ammenda nei confronti della società A.S.D. GIOVANI LIAPIAVE, di giorni 20 di inibizione nei confronti della Sig. Ivano CAGNATO e di € 200,00 di ammenda nei confronti della società U.S. FONTANE CALCIO, di giorni 20 di inibizione nei confronti della Sig. Gianluca FUMEI e di € 200,00 di ammenda nei confronti della società A.S. OLMICALLALTA, di giorni 20 di inibizione nei confronti della Sig. Raoul BARIOL e di € 200,00 di ammenda nei confronti della società U.S.D. TEAM BIANCOROSSI e di giorni 20 di inibizione nei confronti della Sig. Michele CATTARIN e di € 200,00 di ammenda nei confronti della società U.S. SILEA; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.