FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 141A del 09/02/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: GUGLIELMI-BARLETTA

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 141A del 09/02/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: GUGLIELMI-BARLETTA Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 666pf13-14 adottato nei confronti del Sig. Daniele GUGLIELMI, tesserato della società S.S. BARLETTA CALCIO S.R.L. e della società S.S. BARLETTA CALCIO S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta: Daniele GUGLIELMI per essersi avvalso, in violazione dell’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi art. 1 bis, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) in relazione all’art. 23, comma 3, del Regolamento Agenti di Calciatori, dell’attività di intermediazione dell’Avv. Donato DI CAMPLI in violazione della normativa federale; società S.S. BARLETTA CALCIO S.R.L. per responsabilità oggettiva in relazione al comportamento del suo tesserato Gabriele MARTINO; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dall’Avv. Mattia GRASSANI in nome e per conto del Sig. Daniele GUGLIELMI e della società S.S. BARLETTA CALCIO S.R.L.; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle sanzioni di 1 giornata di squalifica nei confronti del Sig. Daniele GUGLIELMI e di € 700,00 di ammenda nei confronti della società S.S. BARLETTA CALCIO S.R.L.; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it