FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 143A del 10/02/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: SBROLLI-FIUMICINO

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 143A del 10/02/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: SBROLLI-FIUMICINO Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 788pf13-14 adottato nei confronti del Sig. Alessio SBROLLI, calciatore tesserato della società A.S.D. SPORTING CITTA’ DI FIUMICINO già A.S.D. CITTA’ DI FIUMICINO e della società A.S.D. SPORTING CITTA’ DI FIUMICINO già A.S.D. CITTA’ DI FIUMICINO, avente ad oggetto la seguente condotta: Alessio SBROLLI per aver, in violazione dell’art. 1 comma 1, ora art 1 bis, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva, posto in essere comportamenti in contrasto con i principi di lealtà, correttezza e probità in occasione della gara in programma il 23.02.2014 tra A.S.D. CITTA’ DI FIUMICINO e S.S.D. TOTTI S.S., valevole per il campionato Allievi Regionali stagione sportiva 2013/2014; ed in particolare per aver ingiustamente aggredito fisicamente e precisamente colpito con un calcio alla testa il calciatore della società S.S.D. TOTTI S.S., Massimo TROMBETTA, appena fuori dall’impianto sportivo che aveva ospitato l’incontro; società A.S.D. SPORTING CITTA’ DI FIUMICINO già A.S.D. CITTA’ DI FIUMICINO per responsabilità oggettiva; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alessio SBROLLI, e dal Sig. Massimo CHIERCHIA nell’interesse della società A.S.D. SPORTING CITTA’ DI FIUMICINO già A.S.D. CITTA’ DI FIUMICINO in qualità Direttore Generale con potere di firma; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle sanzioni di mesi 4 di squalifica nei confronti del Sig. Alessio SBROLLI, e di € 400,00 di ammenda nei confronti della società A.S.D. SPORTING CITTA’ DI FIUMICINO già A.S.D. CITTA’ DI FIUMICINO; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
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