FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 144A del 12/02/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: MARINELLI-DEBARTOLO-ROCCHI-OLIMPUS

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 144A del 12/02/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: MARINELLI-DEBARTOLO-ROCCHI-OLIMPUS Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 349pf14-15 adottato nei confronti del Sig. Francesco MARINELLI, calciatore della società A.S.D. OLIMPUS OLGIATA 20.12 SC, del Sig. Adriano DE BARTOLO, dirigente accompagnatore della società A.S.D. OLIMPUS OLGIATA 20.12 SC, del Sig. Silvano ROCCHI, dirigente accompagnatore della società A.S.D. OLIMPUS OLGIATA 20.12 SC e della società A.S.D. OLIMPUS OLGIATA 20.12 SC, avente ad oggetto la seguente condotta: Francesco MARINELLI per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 e 5 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 10, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 61, comma 6 delle N.O.I.F., partecipato nella corrente stagione sportiva a diverse gare valevoli per il Campionato Nazionale Calcio a 5 Serie B nelle fila della società A.S.D. OLIMPUS OLGIATA 20.12 SC senza averne titolo perché non tesserato per quest’ultima; Adriano DE BARTOLO per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 10, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 61, comma 5, delle N.O.I.F., sottoscritto nella corrente stagione sportiva in occasione di diverse gare valevoli per il Campionato Nazionale Calcio a 5 Serie B le distinte ufficiali consegnate al direttore di gara, della società A.S.D. OLIMPUS OLGIATA 20.12 SC, nelle quali risultava inserito, nonostante la mancanza di tesseramento, il calciatore Francesco Marinelli; Silvano ROCCHI per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 10, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 61 delle N.O.I.F., sottoscritto nella corrente stagione sportiva in occasione di diverse gare valevoli per il Campionato Nazionale Calcio a 5 Serie B le distinte ufficiali consegnate al direttore di gara, della società A.S.D. OLIMPUS OLGIATA 20.12 SC, nelle quali risultava inserito, nonostante la mancanza di tesseramento, il calciatore Francesco Marinelli; società A.S.D. OLIMPUS OLGIATA 20.12 SC per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Francesco MARINELLI, dal Sig. Adriano DE BARTOLO, dal Sig. Silvano ROCCHI e dal Sig. Andrea VERDE nell’interesse della società A.S.D. OLIMPUS OLGIATA 20.12 SC in qualità di Presidente; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle sanzioni di 4 giornate di squalifica in campionato nei confronti del Sig. Francesco MARINELLI, di giorni 60 di inibizione nei confronti del Sig. Adriano DE BARTOLO, di giorni 40 di inibizione nei confronti del Sig. Silvano ROCCHI e di 4 punti di penalizzazione in classifica ed € 700,00 di ammenda nei confronti della società A.S.D. OLIMPUS OLGIATA 20.12 SC; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
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