FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 145A del 12/02/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: SOGLIANO
FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 145A del 12/02/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: SOGLIANO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 893pf13-14 adottato nei confronti del Sig. Sean SOGLIANO, all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della società A.S. VARESE 1910 S.p.A., avente ad oggetto la seguente condotta: Sean SOGLIANO per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (ex art. 1, comma 1, CGS all’epoca dei fatti vigente) in relazione all’art. 16, comma 1, del Regolamento Agenti di Calciatori, conferito mandato mediante sottoscrizione di incarico a mezzo di scritture private del 30 aprile 2011 e del 25 maggio 2011, anziché rilasciare formale incarico scritto sui moduli predisposti dalla Commissione Agenti di Calciatori della F.I.G.C. all’Agente di Calciatori Dario Paolillo finalizzato al trasferimento del calciatore Eros Pisano dalla società A.S. Varese 1910 S.p.A. alla società U.S. Città di Palermo S.p.A.; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Sean SOGLIANO; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 6.000,00 nei confronti del Sig. Sean SOGLIANO; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.