FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 151A del 20/02/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: BERTOZZI-MORAMARCO – CUS PARMA

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 151A del 20/02/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: BERTOZZI-MORAMARCO - CUS PARMA Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 171pf14-15 adottato nei confronti del Sig. Luca MORAMARCO, calciatore della società A.S.D. CUS PARMA FUTSAL, del Sig. Mauro BERTOZZI, dirigente della società A.S.D. CUS PARMA FUTSAL e della società A.S.D. CUS PARMA FUTSAL, avente ad oggetto la seguente condotta: Sig. Luca MORAMARCO per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 10, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva partecipato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, alle gare Cus Parma/Collecchio del 20.9.2014 e Cus Parma/Olimpia Futsal del 27.9.2014; Sig. Mauro BERTOZZI per aver sottoscritto le liste gara attestanti il regolare tesseramento del calciatore MORAMARCO, effettivamente non tesserato, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 10, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva e all’art. 61 delle N.O.I.F.; società A.S.D. CUS PARMA FUTSAL per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Luca MORAMARCO, dal Sig. Mauro BERTOZZI e dal Sig. Luca Serventi nell’interesse della società A.S.D. CUS PARMA FUTSAL in qualità di Presidente; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle sanzioni di 1 giornata di squalifica in campionato nei confronti del Sig. Luca MORAMARCO, di 21 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Mauro BERTOZZI e di € 500,00 di ammenda nei confronti della società A.S.D. CUS PARMA FUTSAL; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
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