FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 152A del 20/02/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: GRAZZI-FOIANO
FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 152A del 20/02/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: GRAZZI-FOIANO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1170pf13-14 adottato nei confronti del Sig. Lidio GRAZZI, allenatore della società A.S.D. NUOVA A.C. FOIANO e della società A.S.D. NUOVA A.C. FOIANO avente ad oggetto la seguente condotta: Sig. Lidio GRAZZI, per aver, in violazione dell’art. 1, comma 1 (oggi trasfuso nel nuovo art. 1 bis comma 1) e dell’art. 11, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, posto in essere comportamento discriminatorio nei confronti di un giovane calciatore ingiuriandolo indirettamente con espressioni di discriminazione razziale; A.S.D. NUOVA A.C. FOIANO per responsabilità oggettiva; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Lidio GRAZZI e dal Sig. Danilo VANNUCCINI nell’interesse della società A.S.D. NUOVA A.C. FOIANO in qualità di Presidente e Legale Rappresentante; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle sanzioni della squalifica di 1 mese e 10 giorni nei confronti del Sig. Lidio GRAZZI e dell’ammenda di € 200,00 nei confronti della società A.S.D. NUOVA A.C. FOIANO si rende noto l’accordo come sopra menzionato.