FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 166A del 03/03/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: US MATTARELLO – TORCHANE – ROSSI

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 166A del 03/03/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: US MATTARELLO - TORCHANE - ROSSI Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 83pf14-15 adottato nei confronti del Sig. Mohammed TORCHANE, dirigente della società U.S. MATTARELLO A.S.D., del Sig. Guido Emilio ROSSI, dirigente della società U.S. MATTARELLO A.S.D. e della società U.S. MATTARELLO A.S.D., avente ad oggetto la seguente condotta: Sig. Mohammed TORCHANE per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al C.U. n. 1 Stagione Sportiva 2013/2014 del Settore Giovanile e Scolastico ed, in particolare, del divieto di cui al Par. 2.4 lett. A, consentito la partecipazione di più calciatori della categoria “pulcini” a due gare di Torneo nella stessa giornata solare; Sig. Guido Emilio ROSSI per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al C.U. n. 1 Stagione Sportiva 2013/2014 del Settore Giovanile e Scolastico ed, in particolare, del divieto di cui al Par. 2.4 lett. A, consentito la partecipazione di più calciatori della categoria “pulcini” a due gare di Torneo nella stessa giornata solare; società U.S. MATTARELLO A.S.D. per responsabilità oggettiva; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Mohammed TORCHANE, dal Sig. Guido Emilio ROSSI e dal Sig. Galvagni Sergio nell’interesse della società U.S. MATTARELLO A.S.D. in qualità di Presidente; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle sanzioni di 4 mesi di inibizione nei confronti del Sig. Mohammed TORCHANE, di 4 mesi di inibizione nei confronti del Sig. Emilio Guido ROSSI e di € 500,00 di ammenda nei confronti della società U.S. MATTARELLO A.S.D.; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
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