FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 170A del 09/03/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: CRACCO – ASD POL GRISIGNANO

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 170A del 09/03/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: CRACCO - ASD POL GRISIGNANO Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 329pf14-15 adottato nei confronti del Sig. Marco CRACCO, Presidente della ASD POLISPORTIVA GRISIGNANO e della società ASD POLISPORTIVA GRISIGNANO, avente ad oggetto la seguente condotta: Sig. Marco CRACCO per, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 10, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, aver sottoscritto e contestualmente consegnato all’arbitro distinte gara attestanti il regolare tesseramento dei calciatori, malgrado il calciatore Bellamio Matteo non fosse tesserato; società A.S.D. POLISPORTIVA GRISIGNANO per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del CGS; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Marco CRACCO in proprio e nell’interesse della società A.S.D. POLISPORTIVA GRISIGNANO in qualità di Presidente; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle sanzioni di 2 mesi di inibizione nei confronti del Sig. Marco CRACCO e di 2 punti di penalizzazione in campionato ed € 400,00 di ammenda nei confronti della società A.S.D. POLISPORTIVA GRISIGNANO; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
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