FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 172A del 11/03/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: FRANCESCO LOTITO – FIDELIS ANDRIA – SIPONE – FIORE

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 172A del 11/03/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: FRANCESCO LOTITO - FIDELIS ANDRIA - SIPONE - FIORE Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 174pf14-15 adottato nei confronti del Sig. Francesco LOTITO, Presidente della società S.S.D. FIDELIS ANDRIA 1928 s.r.l., del Sig. Giuseppe SIPONE, dirigente della società S.S.D. FIDELIS ANDRIA 1928 s.r.l., del Sig. Francesco FIORE, dirigente della società S.S.D. FIDELIS ANDRIA 1928 s.r.l. e della società S.S.D. FIDELIS ANDRIA 1928 s.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta: Sig. Francesco LOTITO per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché, del combinato disposto di cui all’art. 21, ultimo comma, e 40, comma 4, delle NOIF, sottoscritto una richiesta di tesseramento in favore del calciatore Gaetano D’Agostino, senza accertarsi preventivamente della sussistenza di cause di incompatibilità stabilite dalle norme federali; Sig. Giuseppe SIPONE per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sottoscritto dichiarazioni presentate all’arbitro attestanti la regolarità dei tesseramenti dei calciatori partecipanti a quattro gare di campionato, malgrado in dette partite il calciatore Gaetano D’Agostino risultasse irregolarmente tesserato; del Sig. Francesco FIORE per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sottoscritto dichiarazioni presentate all’arbitro attestanti la regolarità dei tesseramenti dei calciatori partecipanti a quattro gare di campionato, malgrado in dette partite il calciatore Gaetano D’Agostino risultasse irregolarmente tesserato; società S.S.D. FIDELIS ANDRIA 1928 s.r.l. per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe SIPONE, dal Sig. Francesco FIORE e dal Sig. Francesco LOTITO in proprio e nell’interesse della società S.S.D. FIDELIS ANDRIA 1928 s.r.l. in qualità di Presidente; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle sanzioni di 20 giorni di inibizione nei confronti del 2 Sig. Giuseppe SIPONE, di 20 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Francesco FIORE, di 30 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Francesco LOTITO e di € 3.000,00 di ammenda nei confronti della società S.S.D. FIDELIS ANDRIA 1928 s.r.l.; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
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