FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 173A del 12/03/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: ANTONIO BARELLA – PAOLO REBELLATO – DAVIDE GENOVA

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 173A del 12/03/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: ANTONIO BARELLA - PAOLO REBELLATO - DAVIDE GENOVA − Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1063pf13-14 adottato nei confronti del Sig. Antonio BARELLA già socio di riferimento e amministratore unico della società SAN PAOLO PADOVA S.r.l., del sig. Paolo REBELLATO già Presidente e membro del consiglio direttivo della società SAN PAOLO PADOVA S.r.l., del sig. Davide GENOVA già amministratore unico e membro del consiglio direttivo della società SAN PAOLO PADOVA S.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta: Sig. Antonio BARELLA, che del SAN PAOLO PADOVA S.R.L. è stato socio di riferimento in quanto proprietario del 90% del capitale sociale nel biennio antecedente il fallimento, nonché amministratore unico dal 14 giugno 2007 al 23 giugno 2008, presidente del consiglio d’amministrazione e amministratore delegato dal 23 giugno 2008 al 1° agosto 2009, amministratore unico dal 1° agosto 2009 al 2 agosto 2010, membro del consiglio direttivo della società con la qualifica di consigliere nelle stagioni sportive 2011/12 e 2012/13: violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti (attuale art. 1 bis, comma 1 del C.G.S. della F.I.G.C.) e, per quanto concerne la stagione sportiva 2013/14, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 5 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti (attuale art. 1 bis, comma 5 del C.G.S. della F.I.G.C. vigente), per aver contribuito, con i propri comportamenti, in relazione al proprio ruolo di socio di riferimento, alla cattiva gestione e al dissesto economico-patrimoniale della società e anche per aver omesso i doveri di controllo sugli amministratori nelle stagioni sportive 2011/12, 2012/13 e 2013/14; per non aver adempiuto, in quanto socio di maggioranza, dalla fine dell’esercizio 2008, quando la società era venuta a trovarsi nella fattispecie prevista dall’art. 2482 ter del codice civile, alla data del fallimento, all’obbligo imposto dalla normativa civilistica di ricapitalizzare il sodalizio; in quanto amministratore civilistico (fino al 12 agosto 2010) e socio di maggioranza alla data del fallimento, per non aver approvato i bilanci al 31 dicembre 2010, al 31 dicembre 2011, al 31 dicembre 2012 e al 31 dicembre 2013; Sig. Davide GENOVA, che del SAN PAOLO PADOVA S.R.L. è stato amministratore unico dal 12 agosto 2010 al 1° luglio 2013 e membro del consiglio direttivo della società con la qualifica di cassiere nelle stagioni sportive 2011/12 e 2012/13: violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti (attuale art. 1 bis, comma 1 del C.G.S. della F.I.G.C. vigente) in relazione all’art. 21, commi 2 e 3 delle N.O.I.F. per aver causato la mala gestio che ha determinato il dissesto economico-patrimoniale e il conseguente fallimento del SAN PAOLO PADOVA S.R.L.; violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti (attuale art. 1 bis, comma 1 del C.G.S. della F.I.G.C.) per non aver redatto, approvato e depositato i bilanci ufficiali al 31 dicembre 2010, al 31 dicembre 2011 e al 31 dicembre 2012; Sig. Paolo REBELLATO, che del SAN PAOLO PADOVA S.R.L. è stato membro del consiglio direttivo con la qualifica di consigliere nella stagione sportiva 2011/12 e di presidente nelle stagioni sportive 2012/13 e 2013/14: 2 violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti (attuale art. 1 bis, comma 1 del C.G.S. della F.I.G.C. vigente) in relazione all’art. 21, commi 2 e 3 delle N.O.I.F. per aver contribuito alla mala gestio che ha determinato il dissesto economico-patrimoniale e il conseguente fallimento del SAN PAOLO PADOVA S.R.L. e, in particolare, per aver impegnato economicamente la società al di sopra delle sue possibilità e per non aver, di conseguenza, onorato le obbligazioni assunte nei confronti dei tesserati e del direttore sportivo sig. Renato Candier, il quale ultimo ha poi presentato istanza di fallimento nei confronti del sodalizio; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Antonio BARELLA, sig. Paolo REBELLATO e sig. Davide GENOVA; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle sanzioni di 16 mesi di inibizione e € 1.000,00 di ammenda nei confronti del Sig. Antonio BARELLA, di 10 mesi di inibizione e € 1.000,00 di ammenda nei confronti del Sig. Paolo REBELLATO, di 2 anni di inibizione e € 1.000,00 di ammenda nei confronti del Sig. Davide GENOVA; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
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