FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 178A del 16/03/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: TAFARUCI – MINUT – DONATELLO

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 178A del 16/03/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: TAFARUCI - MINUT - DONATELLO Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 144pf14-15 adottato nei confronti del Sig. Elvis TAFARUCI, calciatore tesserato in favore della Società A.S.D. DONATELLO CALCIO, del Sig. Mario MINUT, dirigente accompagnatore della società A.S.D. DONATELLO CALCIO e della società A.S.D. DONATELLO CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta: Sig. Elvis TAFARUCI per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva e all’art. 40 quater, comma 3, N.O.I.F. partecipato in posizione irregolare, in quanto non ancora tesserato, alla gara A.S.D. Calcio 3 Stelle/A.S.D. Donatello Calcio del 21.9.2014; Sig. Mario MINUT per aver sottoscritto, in calce alla formazione della squadra, dichiarazione attestante il regolare tesseramento del calciatore TAFARUCI per la società A.S.D. Donatello Calcio, effettivamente allo stato non tesserato, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva e all’art. 40 quater, comma 3, N.O.I.F.; società A.S.D. DONATELLO CALCIO per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Elvis TAFARUCI, dal Sig. Mario MINUT e dal Sig. Simone Ronco nell’interesse della società A.S.D. DONATELLO CALCIO in qualità di Presidente; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle sanzioni di 1 giornata di squalifica nei confronti del Sig. Elvis TAFARUCI, di 15 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Mario MINUT e di € 200,00 di ammenda nei confronti della società A.S.D. DONATELLO CALCIO; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
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