FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 196A del 02/04/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: CITTA’ DI CASTELLO- CALABRESE – CANTALAMESSA – VESCHI
FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 196A del 02/04/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: CITTA' DI CASTELLO- CALABRESE - CANTALAMESSA - VESCHI
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 275pf14-15 adottato nei confronti del Sig. Fabio CALABRESE, calciatore della S.S.D. CITTA' DI CASTELLO, del Sig. Elmo PINCARDINI, dirigente accompagnatore della società S.S.D. CITTA' DI CASTELLO, del Sig. Alessandro CANTALAMESSA, dirigente accompagnatore della società S.S.D. CITTA' DI CASTELLO, del Sig. Luciano VESCHI, dirigente accompagnatore della società S.S.D. CITTA' DI CASTELLO, del Sig. Mario CAMILLONI, dirigente accompagnatore della società S.S.D. CITTA' DI CASTELLO e della società S.S.D. CITTA' DI CASTELLO, avente ad oggetto la seguente condotta: Sig. Fabio CALABRESE, minore di 16 anni, per aver, in violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 40, commi 3 e 3 bis, delle NOIF, partecipato a 4 gare del campionato Allievi Regionali A1 S.S. 2014/2015 nelle fila della società S.S.D. CITTA’ DI CASTELLO senza che abbia mai ottenuto il parere favorevole del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, né alcuna deroga dal Presidente Federale; Sig. Elmo PINCARDINI per aver sottoscritto l’elenco dei calciatori partecipanti ad una gara in cui risultava il calciatore Calabrese malgrado quest’ultimo non ne avesse titolo, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 40, commi 3 e 3 bis, delle NOIF; Sig. Alessandro CANTALAMESSA per aver sottoscritto l’elenco dei calciatori partecipanti ad una gara in cui risultava il calciatore Calabrese malgrado quest’ultimo non ne avesse titolo, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 40, commi 3 e 3 bis, delle NOIF; Sig. Luciano VESCHI per aver sottoscritto l’elenco dei calciatori partecipanti ad una gara in cui risultava il calciatore Calabrese malgrado quest’ultimo non ne avesse titolo, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 40, commi 3 e 3 bis, delle NOIF; Sig. Mario CAMILLONI per aver sottoscritto l’elenco dei calciatori partecipanti ad una gara in cui risultava il calciatore Calabrese malgrado quest’ultimo non ne avesse titolo, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 40, commi 3 e 3 bis, delle NOIF; società S.S.D. CITTA’ DI CASTELLO per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal minore Sig. Fabio CALABRESE, dal Sig. Elmo PINCARDINI, dal Sig. Alessandro CANTALAMESSA, dal Sig Sig. Luciano VESCHI, dal Sig. Mario CAMILLONI e dal Sig. Enzo Amantini nell’interesse della società S.S.D. CITTA’ DI CASTELLO in qualità di Legale Rappresentante; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle sanzioni di ammonizione con diffida nei confronti del Sig. Fabio CALABRESE, di 15 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Elmo PINCARDINI, di 15 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Alessandro CANTALAMESSA, di 15 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Luciano VESCHI, di 15 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Mario CAMILLONI e di 1 punto di penalizzazione nel Campionato Allievi Regionali nei confronti della società S.S.D. CITTA’ DI CASTELLO; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
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