FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 198A del 02/04/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: RUFFATO – MARCONATO- ASD RAMBLA

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 198A del 02/04/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: RUFFATO - MARCONATO- ASD RAMBLA Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 241pf14-15 adottato nei confronti del Sig. Marco RUFFATO, calciatore della A.S.D. RAMBLA, Michele MARCONATO, dirigente accompagnatore della società A.S.D. RAMBLA, e della società A.S.D. RAMBLA, avente ad oggetto la seguente condotta: Sig. Marco RUFFATO per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, partecipato ad alcune gare di Coppa Provincia e di Terza Categoria del C.R. Veneto in posizione irregolare in quanto all’epoca non tesserato per la società A.S.D. RAMBLA; Sig. Michele MARCONATO, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver provveduto ad effettuare i necessari controlli volti ad individuare gli eventuali impedimenti relativi alla partecipazione del calciatore Marco RUFFATO; società A.S.D. RAMBLA per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Marco RUFFATO, dal Sig. Michele MARCONATO e dal Sig. Luigi LONGO nell’interesse della società A.S.D. RAMBLA in qualità di legale rappresentante; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle sanzioni di 1 giornata di squalifica per la Coppa Provincia, 1 giornata di squalifica per il campionato di Terza Categoria, nei confronti del Sig. Marco RUFFATO, di 30 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Michele MARCONATO, 1 punto di penalizzazione per la Coppa Provincia, 1 punto di penalizzazione per il campionato di Terza Categoria e € 100,00 di ammenda nei confronti della società A.S.D. RAMBLA; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
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