FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 206A del 07/04/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: PASCALE – MARTINI – GSD PIANOSCARANO

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 206A del 07/04/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: PASCALE - MARTINI - GSD PIANOSCARANO − Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 4 pf 14-15 adottato nei confronti del Sig. Riccardo Marchini, calciatore tesserato per la società GSD PIANOSCARANO 1949 nella stagione sportiva 2013/2014, del Sig. Simone Pascale, calciatore tesserato per la società GSD PIANOSCARANO 1949 nella stagione sportiva 2013/2014 e della società GSD PIANOSCARANO 1949, avente ad oggetto la seguente condotta: Sig. Riccardo Marchini per non aver, in violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 3, del Codice di Giustizia Sportiva, aderito a due inviti, disposti dal Collaboratore Federale Delegato, per i giorni 11 e 17 ottobre 2014, per essere audito, senza fornire giustificazioni in merito; Sig. Simone Pascale per non aver, in violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 3, del Codice di Giustizia Sportiva, aderito a due inviti, disposti dal Collaboratore Federale Delegato, per i giorni 11 e 17 ottobre 2014, per essere audito, senza fornire giustificazioni in merito; società GSD PIANOSCARANO 1949 per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S.; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Riccardo Marchini, dal Sig. Simone Pascale e dal Sig. David Maurizi nell’interesse della società GSD PIANOSCARANO 1949 in qualità di Presidente; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle sanzioni di 2 giornate di squalifica in gare ufficiali nei confronti del Sig. Riccardo MARCHINI, di 2 giornate di squalifica in gare ufficiali nei confronti del Sig. Simone PASCALE e di € 160,00 di ammenda nei confronti della GSD PIANOSCARANO 1949; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
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