FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 220A del 15/04/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: ASD PIOMBINESE – FRASSON – ABOURIDA – PEGORARO – GUALCO

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 220A del 15/04/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: ASD PIOMBINESE - FRASSON - ABOURIDA - PEGORARO - GUALCO Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 323pf14-15 adottato nei confronti del Sig. Mouhamed ABOURIDA, calciatore della società A.S.D. PIOMBINESE CALCIO, del Sig. Carlo PEGORARO, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società A.S.D. PIOMBINESE CALCIO, Paolo FRASSON Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società A.S.D. PIOMBINESE CALCIO, Matteo GUALCO Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società A.S.D. PIOMBINESE CALCIO e della società A.S.D. PIOMBINESE CALCIO avente ad oggetto la seguente condotta: Sig. Mouhamed ABOURIDA per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, partecipato in posizione irregolare, in quanto svincolato dalla società A.S.D. PIOMBINESE CALCIO in data 1.07.2012, alle gare PIOMBINESE SQUADRA B – BORGORICCO del 5.10.2014, BORGHETTO SQUADRA B – PIOMBINESE SQUADRA B del 12.10.2014, RUBANO – PIOMBINESE SQUADRA B del 15.10.2014, PIOMBINESE SQUADRA B – BIANCOSCUDATI PADOVA del 19.10.2014, CAVINESE – PIOMBINESE SQUADRA B del 26.10.2014 e PIOMBINESE SQUADRA B – STRA R. BRENTA del 2.11.2014; Sig. Carlo PEGORARO per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sottoscritto distinte gara presentate all’arbitro attestanti il regolare tesseramento dei calciatori, malgrado il calciatore Mouhamed ABOURIDA non fosse tesserato; Sig. Paolo FRASSON per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sottoscritto distinte gara presentate all’arbitro attestanti il regolare tesseramento dei calciatori, malgrado il calciatore Mouhamed ABOURIDA non fosse tesserato; Sig. Matteo GUALCO per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sottoscritto distinte gara presentate all’arbitro attestanti il regolare tesseramento dei calciatori, malgrado il calciatore Mouhamed ABOURIDA non fosse tesserato; società A.S.D. PIOMBINESE CALCIO per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Mouhamed ABOURIDA, dal Sig. Carlo PEGORARO, dal Sig. Paolo FRASSON, dal Sig. Matteo GUALCO e dal Signor Ottorino SQUIZZATO nell’interesse della società A.S.D. PIOMBINESE CALCIO quale legale rappresentante; 2 vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle sanzioni di ammonizione con diffida nei confronti del Sig. Mouhamed ABOURIDA, di 20 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Carlo PEGORARO, di 20 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Paolo FRASSON, di 30 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Matteo GUALCO e di 3 punti di penalizzazione in classifica Campionato Giovanissimi Provinciali più € 100,00 di ammenda nei confronti della società A.S.D. PIOMBINESE CALCIO; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
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