FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 221A del 15/04/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: VERGINE – CAPPELLETTI – FIORENTINA

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 221A del 15/04/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: VERGINE - CAPPELLETTI - FIORENTINA Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 57 pf 14-15 adottato nei confronti del Sig. Vincenzo VERGINE, Responsabile del Settore Giovanile della ACF FIORENTINA, del Sig. Stefano CAPPELLETTI, Allenatore squadre minori della ACF FIORENTINA e della società ACF FIORENTINA S.p.A., avente ad oggetto la seguente condotta: Sig. Vincenzo VERGINE, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 10.13 lett.a) del C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico stagione sportiva 2013/2014 per aver, in qualità di Responsabile del Settore Giovanile della ACF FIORENTINA S.p.A., organizzato in 15.05.2014, presso l’impianto San Marcellino in Firenze, una gara amichevole con una formazione giovanile categoria “pulcini” della ASD CAMPESE 1969 in assenza della preventiva autorizzazione del Comitato Regionale o Delegazione territorialmente competente; Sig. Stefano CAPPELLETTI, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 10.13 lett.a) del C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico stagione sportiva 2013/2014 per aver, in qualità di Allenatore squadre minori della ACF FIORENTINA S.p.A., organizzato in 15.05.2014, presso l’impianto San Marcellino in Firenze, una gara amichevole con una formazione giovanile categoria “pulcini” della ASD CAMPESE 1969 in assenza della preventiva autorizzazione del Comitato Regionale o Delegazione territorialmente competente; società ACF FIORENTINA S.p.A. per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S.; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Vincenzo VERGINE, dal Sig. Stefano CAPPELLETTI e dal Sig. Sandro MENCUCCI nell’interesse della società ACF FIORENTINA S.p.A. in qualità di legale rappresentante pro-tempore; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle sanzioni di 20 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Vincenzo VERGINE, di 30 giorni di squalifica nei confronti del Sig. Stefano CAPPELLETTI e di € 2.000,00 di ammenda nei confronti della ACF FIORENTINA S.p.A.; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
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