FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 223A del 15/04/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: SAMMARTINO – VIRTUS VOGONTINA

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 223A del 15/04/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: SAMMARTINO - VIRTUS VOGONTINA Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1167pf13-14 adottato nei confronti del Sig. Stefano SAMMARTINO, Presidente della Società VIRTUS VIGONTINA SSD ARL e della società VIRTUS VIGONTINA SSD ARL, avente ad oggetto la seguente condotta: Sig. Stefano SAMMARTINO, violazione dell’allora vigente art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver fatto partecipare la propria squadra al 5° Trofeo Tomei senza essersi accertato preventivamente della avvenuta autorizzazione del torneo da parte della F.I.G.C.; società VIRTUS VIGONTINA SSD ARL per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, commi 1, del C.G.S.; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Stefano SAMMARTINO in proprio e nell’interesse della società VIRTUS VIGONTINA SSD ARL in qualità di Presidente; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle sanzioni di 20 giorni di inibizione nei confronti del Sig Stefano SAMMARTINO e di € 200,00 di ammenda nei confronti della società VIRTUS VIGONTINA SSD ARL; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
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