FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 232A del 27/04/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: BENEDETTI
FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 232A del 27/04/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: BENEDETTI
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 302 pf 14-15 adottato nei confronti del Sig. Stefano BENEDETTI Allenatore di base, avente ad oggetto la seguente condotta: Stefano BENEDETTI per aver, in violazione dell’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell’art. 1 bis, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva), in relazione all’art. 38, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico e all’art. 38, comma 1 delle N.O.I.F., svolto nella stagione sportiva 2014/2015 l’attività di tecnico per la società A.S.D. BELLINZAGO CALCIO, benché non regolarmente tesserato; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Stefano Benedetti; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di mesi due di squalifica nei confronti del Sig. Stefano BENEDETTI; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.